Il Presidente della Regione Lazio in data odierna ha firmato l’ordinanza n. Z00063/2020 con la quale ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitÃ
pubblica, ha ordinato che:
I. Per due settimane consecutive a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza, ferme le altre misure nazionali e regionali, le seguenti ulteriori misure relative al territorio della Provincia di Latina:
1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione
delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ultime continueranno ad osservarsi i provvedimenti tuttora vigenti;
2) Contingentamento a massimo 4 ospiti per tavolo, con rispetto del distanziamento
sociale, nei ristoranti e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
3) Chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24;
4) Obbligo di esposizione, all’ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al
pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
5) Divieto di assembramento nelle aree antistanti l’accesso di scuole, banche, uffici
postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, spiagge, ecc…);
6) Divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per
visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
7) Contingentamento del numero di persone che possono frequentare
contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi con esposizione di cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in rapporto alle diverse aree di attività della struttura, inclusi gli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento sociale, assicurando attività di sorveglianza a carico
dell’esercente;
8) Favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sedi sul territorio della Provincia di Latina;
II. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all’art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del
2020 e ss.mm.ii.;
III. per tutta la durata dell’emergenza, il coordinamento delle graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del servizio sanitario regionale è affidato alla Cabina di regia per il reclutamento straordinario del personale di cui all’ordinanza regionale 8/2020, superando le eventuali disposizioni ivi previste non compatibili con quelle del presente provvedimento.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, con efficacia dalla data di pubblicazione; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La
pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del
Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
Nicola Zingaretti