La Regione Lazio ha approvato una misura con la quale ha stanziato un milione di euro per finanziare voucher destinati all’acquisto di biciclette per i cittadini dei comuni con popolazione inferiore ai 50mila abitanti che non rientrano nei criteri del bonus governativo.
Si potranno acquistare sia biciclette normali che biciclette a pedalata assistita.
A differenza degli anni passati, sono inclusi anche i non possessori di abbonamenti metrebus. L’unico requisito richiesto per accedere al voucher è quello di avere un reddito Isee 2019 inferiore a 25mila euro. Modalità operative, termini e documenti richiesti per la presentazione delle domande
Gli interessati, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per strutturare il “sistema” informatico www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl che attende al recepimento delle domande, possono presentare la richiesta collegandosi a detto “sistema” compilando l’istanza sull’apposito modello informatico a decorrere dalla data che sarà pubblicata nella home page del portale – sezione “comunicati”.
Nella compilazione dell’istanza dovrà essere indicato, tra l’altro, il nome, il cognome ed il codice fiscale e luogo di residenza dell’interessato avente titolo; il codice IBAN del conto corrente dell’interessato ed avente titolo, sul quale l’Amministrazione
Regionale effettuerà l’erogazione del finanziamento in caso di esito favorevole dell’istanza.
Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata in formato pdf la seguente documentazione:
- fattura o ricevuta fiscale datata successivamente al 3 maggio 2020, intestata al richiedente il “bonus” che dimostri l’acquisto di una bicicletta tradizionale o a pedalata assistita, nuova, recante marca e modello della bicicletta;
- la ricevuta del pagamento, effettuato esclusivamente mediante bonifico o carta di credito o bancomat, dell’importo risultante dalla fattura o ricevuta fiscale di cui al precedente punto 1.;
- copia del documento di identità del richiedente;
- certificazione ISEE in corso di validità.
L’inoltro della domanda e l’inserimento nel sistema informatico degli allegati di cui sopra, equivale ad autocertificazione anche con riferimento all’autenticità dei documenti allegati in termini conformi all’originale, ai sensi del DPR 445/2000. Uno stesso soggetto potrà presentare una sola istanza.
Le istanze non conformi a quanto sopra richiesto non saranno giudicate ammissibili e saranno pertanto respinte.
Qui sotto è disponibile in PDF anche il testo della relativa determina.
